GENERALE

La fattura elettronica è un documento fiscale non cartaceo. L’Agenzia delle Entrate con circolare n.45/E del 2005 ha chiarito che la fattura elettronica consiste in un documento informatico a rilevanza fiscale di tipo “statico e non modificabile” cioè un documento il cui contenuto non è alterabile in nessuna delle sue fasi.

Per essere rilevnte ai fini fiscali deve avere i seguenti requisiti (art.21 c.3 DPR 633/72):

  • autenticità dell’origine – implica la garanzia dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura.
  • integrità del contenuto – il contenuto della fattura non può essere alterabile.
  • leggibilità – deve essere leggibile dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

La fattura elettronica si considera emessa nel momento della sua: 

  • emissione – ossia nel momento in cui il documento informatico è emesso per via elettronica al destinatario. *
  • messa a disposizione – cioè nel momento in cui la fattura può essere “prelevata” dal destinatario a seguito dell’avviso.

* Più semplicemente la data di emissione viene inserita nel modulo Dati Generali del file XML. Da tale data l’IVA è esigibile. Nel caso in cui il cessionario committente sia un operatore IVA in regime di vantaggio, forfettario o agricolo, lo SDI, non riuscendo a consegnarla la mette a disposizione nell’area riservata.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate che le mette a disposizione del destinatario.

Le modalità di trasmissione sono le seguenti:

  • Soluzione per un punto cassa ONLINE – Tramite uno speciale aggiornamento implementeremo una nuova applicazione. Questa ti permetterà di comunicare direttamente con lo SDI e velocizzare ogni tuo processo.
  • Soluzione per un punto cassa OFFLINE – Non dovrai aggiornare il tuo punto cassa, ti forniremo un’app, che potrai tranquillamente installare all’interno del tuo smartphone. Questa ti permetterà di gestire, in totale autonomia, tutta la procedura per inviare la fattura elettronica.

Inoltre, entrambe le modalità hanno a disposizione un portale dedicato, dove potranno vedere l’esito di ogni singolo invio. Nello specifico si potrà vedere il flusso attivo e passivo delle fatture elettroniche. Mediante una grafica chiara e intuitiva è possibile individuare a colpo d’occhio le situazioni critiche (es. mancato recapito allo SDI, errata email del destinatario, ecc.)

I compiti del Sistema di Interscambio (SDI) sono:

  • Fornire i servizi di accreditamento al sistema;
  • Ricevere le fatture trasmesse in formato elettronico;
  • Validare e gestire i flussi delle fatture;
  • effettuare verifiche sui dati trasmessi;
  • Notificare l’esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta;
  • Indirizzare le fatture alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie o ai privati soggetti passivi IVA.

DETTAGLIO

La prassi utilizzata da molte aziende di emettere nota di debito nei confronti del proprio fornitore per “correggere” fatture per merce non conforme, non potrà più essere messa in atto.

Dovranno essere emesse esclusivamente note di credito da parte dei fornitori che hanno emesso le fatture.

L’impresa o il professionista che opera in regime forfettario dovrà emettere le fatture indicando che si tratta di “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n.190“.

Saranno esclusi i seguenti contribuenti:

  • i contribuenti nel regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
  • i contribuenti nel regime forfettario di cui all’art.1 co.54-89 della L. 190/2014;
  • gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72);
  • tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazione e servizi rese nei confronti dei non residenti (comunitari ed extra comunitari);
  • medici e farmacisti che hanno già l’obbligo di trasmettere i dati al Sistema TS, tessera sanitaria;
  • le ASD, associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro annui.