La fattura elettronica è un documento fiscale non cartaceo. L’Agenzia delle Entrate con circolare n.45/E del 2005 ha chiarito che la fattura elettronica consiste in un documento informatico a rilevanza fiscale di tipo “statico e non modificabile” cioè un documento il cui contenuto non è alterabile in nessuna delle sue fasi.
Per essere rilevnte ai fini fiscali deve avere i seguenti requisiti (art.21 c.3 DPR 633/72):
La fattura elettronica si considera emessa nel momento della sua:
* Più semplicemente la data di emissione viene inserita nel modulo Dati Generali del file XML. Da tale data l’IVA è esigibile. Nel caso in cui il cessionario committente sia un operatore IVA in regime di vantaggio, forfettario o agricolo, lo SDI, non riuscendo a consegnarla la mette a disposizione nell’area riservata.
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate che le mette a disposizione del destinatario.
Le modalità di trasmissione sono le seguenti:
Inoltre, entrambe le modalità hanno a disposizione un portale dedicato, dove potranno vedere l’esito di ogni singolo invio. Nello specifico si potrà vedere il flusso attivo e passivo delle fatture elettroniche. Mediante una grafica chiara e intuitiva è possibile individuare a colpo d’occhio le situazioni critiche (es. mancato recapito allo SDI, errata email del destinatario, ecc.)
I compiti del Sistema di Interscambio (SDI) sono:
La prassi utilizzata da molte aziende di emettere nota di debito nei confronti del proprio fornitore per “correggere” fatture per merce non conforme, non potrà più essere messa in atto.
Dovranno essere emesse esclusivamente note di credito da parte dei fornitori che hanno emesso le fatture.
L’impresa o il professionista che opera in regime forfettario dovrà emettere le fatture indicando che si tratta di “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n.190“.
Saranno esclusi i seguenti contribuenti: